16-02-2022
Scorporabilità delle opere in un programma edificatorio assentito: il TAR accoglie la nostra tesi.
TAR Toscana, 9 febbraio 2022, n. 156.
In presenza di un permesso di costruire un capannone in zona paesaggistica che sia condizionato alla demolizione di altri precedenti manufatti, la parziale demolizione di uno di quest′ultimi non determina (in presenza di difformità parziali) una variazione essenziale del titolo edilizio, trasmodante in una sua totale difformità tale da doversi demolire anche il nuovo manufatto. Breve riassunto della vicenda. Un′impresa di calcestruzzi aveva ottenuto un′autorizzazione a realizzare un capannone a condizione che venissero demoliti altri manufatti già presenti sul terreno di sua proprietà. A distanza di diversi anni dal rilascio di questa autorizzazione, l′impresa ha costruito il capannone e ha demolito tutti gli altri manufatti tranne uno, che ha demolito solo parzialmente. Il Comune ha così notificato all′impresa un′ordinanza di demolizione con la quale ha ingiunto di demolire oltre che l′opera già parzialmente rimossa (e altre opere accessorie) anche il manufatto principale cioè il capannone. L′impresa, con il patrocinio del nostro studio, ha impugnato l′ordinanza davanti al TAR Toscana, il quale, con la sent. n. 156/2022, ha accolto il ricorso annullando l′ordinanza di demolizione nella parte in cui, su un asserito presupposto di unitarietà del programma edilizio assentito, prevedeva la demolizione del capannone. Qui di seguito si riporta un estratto della motivazione: "l′integrale demolizione delle preesistenze, ove la si voglia assumere a vera e propria condizione di legittimità dell′intervento, si è comunque avverata - circostanza pacifica - prima che venisse adottato dal Comune il provvedimento sanzionatorio per cui è causa. [...], l′ordine di demolizione è pertanto ricaduto su di una costruzione (oramai) legittimata, posto che l′avveramento della condizione opera retroattivamente, stando ai principi generali mutuati dall′art. 1360 cod. civ.. Si aggiunga che la demolizione non è stata eseguita spontaneamente dalla ricorrente, ma in esecuzione dell′accordo concluso nel luglio del 2020, ai sensi dell′art. 11 l. n. 241/1990, con la Regione Toscana [...]." [...]" Va poi ricordato che il capannone è stato costruito durante il periodo di efficacia della concessione edilizia, e in conformità alla stessa. Della sua legittimità non può dunque dubitarsi alla stregua del principio secondo cui, a norma dell′art. 4 co. 4 e 5 della legge n. 10/1977, applicabile ratione temporis, la sopravvenuta inefficacia del titolo edilizio impedisce la prosecuzione dei lavori, ma non determina l′illiceità di quanto già realizzato nella sua vigenza, tanto più che nella specie le opere realizzate (la costruzione del capannone) sono perfettamente autonome e scorporabili da quelle non realizzate [...]. A essere difforme dal titolo era, semmai, la mancata integrale demolizione [...], peraltro qualificabile in termini di difformità parziale. [...] In questa ottica, la sanzione appropriata laddove la demolizione non fosse già stata eseguita dalla ricorrente sarebbe stata quella sancita dall′art. 34 d.P.R. 380/2001 e dall′art. 206 l.r. toscana n. 65/2014 per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo. Fermo restando che, anche nella diversa ottica del Comune, la totale difformità non sarebbe comunque riferibile ai nuovi volumi, ma a quelli preesistenti non integralmente demoliti; di modo che trattandosi di fabbricati distinti la sanzione non avrebbe potuto che riguardare le sole parti difformi, agevolmente scorporabili da quelle eseguite in conformità al titolo, nel doveroso rispetto del principio di proporzionalità e senza alcun pregiudizio per l′interesse generale al corretto utilizzo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2015, n. 3179, ove si precisa che la demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, è ammissibile solo quando gli interventi abusivi risultino tali da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato)". [...]"Si aggiunga che la demolizione dei soli volumi preesistenti non ancora demoliti rappresenta, a ben vedere, l′attuazione del programma edificatorio originariamente assentito dall′amministrazione anche per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, di modo che la sanzione irrogata non si giustifica neppure per questo profilo".