12-07-2022
La disciplina della revisione dei prezzi.
Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667.
"La revisione prezzi (al tempo disciplinata per gli appalti di servizi o forniture dall`art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 che ha recepito la disposizione di cui all`art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro. Con la previsione dell`obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un nuovo corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. L`istituto della revisione dei prezzi, in particolare, ha la finalità di salvaguardare l`interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa e al contempo essa è posta a tutela dell`interesse dell`impresa a non subire l`alterazione dell`equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l`arco del rapporto. L`istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un`attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale (1) La revisione prezzi, ai sensi dell`art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, non è obbligatoria come nella previgente disciplina (artt. 114 e 133 del d.lgs. n. 163/2006), ma opera solo se prevista dai documenti di gara. (2) La mancata previsione della revisione prezzi, al pari della mancata previsione del compenso revisionale, è pienamente conforme al diritto europeo. (3) La disciplina delle riserve non è applicabile all`ipotesi della revisione dei prezzi, in ragione della diversa natura dei due istituti. (4)"