12-07-2022
Si riconfermano i principi sulla legittimazione e interesse a ricorrere in capo alle associazioni di categoria.
C.G.A., sez. giur., 27 giugno 2022, n. 769.
"Nelle controversie aventi ad oggetto l`impugnativa di un bando di concorso per il conferimento di un incarico di direttore di struttura ospedaliera, è necessario, ai fini della legittimazione attiva e interesse a ricorrere dell`associazione che propone il ricorso, che: i) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell`associazione; ii) la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell`associazione, e non degli interessi particolari dei singoli associati; iii) l`interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, in modo tale da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli associati medesimi; iv) non siano configurabili, nemmeno astrattamente, conflitti interni all`associazione, anche rispetto agli interessi di uno solo dei consociati. (1). (1) I. Con la decisione in rassegna, il C.G.A.R.S., richiamati i principi di diritto enunciati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 9 del 2 novembre 2015 e n. 6 del 20 febbraio 2020, aderisce all`indirizzo esegetico, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ai fini dell`affermazione della legittimazione attiva e interesse a ricorrere di un`associazione rappresentativa degli interessi di categoria: a) è necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell`associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050). b) È, inoltre, indispensabile che l`interesse tutelato con l`intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all`associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio. c) Ciò in quanto, l`interesse diffuso [...] è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di tutti in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri".